Bonus Mobili 2017 le novità e i vantaggi rispetto al 2016
Mobili Arredo > Agevolazioni Fiscali
Bonus Mobili e Grandi Elettrodomestici
- RINNOVATO IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI -
Bonus Arredi
Sono state rinnovate molte delle agevolazioni fiscali già introdotte dalle precedenti Leggi Finanziarie.
E' stato prorogato fino al 31 Dicembre 2017 il Bonus Mobili ed Elettrodomestici legato ai Lavori di ristrutturazione edilizia.
Il Bonus Mobili mantiene inalterate le caratteristiche base :
- Detrazione in 10 Anni del 50% per l' acquisto di Mobili ed Elettrodomestici
- Spesa massima di euro 10.000
Il Bonus Mobili introduce delle differenze in merito alle tempistiche relative ai Lavori di Ristrutturazione o Manutenzione straordinaria ai quali si riferisce, quidi potranno usufruire del Bonus Mobili 2017 :
- Solo i contribuenti che hanno iniziato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 1 Gennaio 2016
- Nel caso siano stati già effettuati interventi di recupero edilizio nel 2016, proseguiti o meno nel 2017, e si abbia usufruito già del Bonus Mobili, sarà possibile utilizzarlo nuovamente anche per il 2017 solo al netto delle spese già sostenute nel 2016 e fino al raggiungimento del tetto complessivo di Spesa per Mobili di euro 10.000.
Non viene prevista dalla Legge di Bilancio 2017 la proroga per il Bonus Giovani Coppie sempre legato all' Acquisto di Arredi.
- Quali beni -
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili : letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato. In altri termini, l’ acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
- Adempimenti -
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante Bonifici Bancari o Postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
- L' Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile acquistare Mobili ed Elettrodomestici e richiedere la detrazione anche pagando con semplice Bonifico Bancario - quindi non soggetto a ritenuta ( Circolare N. 7/2016 ).
- Non è necessario che il Bonifico Ordinario riporti il Codice Fiscale del Beneficiario e la Partita IVA del Rivenditore - Tranne nel caso di Beneficiario Residente all' Estero o di Bonifico effettuato da Conto Estero.
I documenti da conservare sono :
- l’ attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero. Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale, la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Se il destinatario del bonifico è un non residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.