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Bonus Mobili 2015 modifiche e novità per acquisto mobili.

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Agevolazioni Fiscali 2015
Bonus Mobili e Grandi elettrodomestici

- PROROGA BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI 2016 -


Bonus Arredi
      
I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di  recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore  riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i  forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta  energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di  ristrutturazione.
La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto  in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute  dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare  complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus  arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore  aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili;  quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno  2012.

 E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione  dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di  ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati.
In altri  termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in  cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici; non è quindi necessario che le spese di  ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo  dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali  abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme  edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di  inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non  siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come  prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di  10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di  ristrutturazione.
 
- Quali beni -
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di:
  • mobili nuovi
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore  alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia  prevista l’etichetta energetica.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i  mobili agevolabili : letti,  armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,  sedie, comodini,  divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli  apparecchi di  illuminazione che costituiscono un necessario completamento  dell’arredo  dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti  di porte, di  pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi,  nonché di  altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi  elettrodomestici, la norma limita il  beneficio all’acquisto delle tipologie  dotate di etichetta energetica  di classe A+ o superiore, A o superiore per i  forni, se per quelle  tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.  L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è  agevolabile solo  se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di  etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,  apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti  elettriche, forni a microonde,  apparecchi elettrici di riscaldamento,  radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il  condizionamento.
 
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi  elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state  sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni  condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota  della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare  gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del  portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di  mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
 
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
  • di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di  edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti  comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari  residenziali
  • di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile  danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti  nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato  dichiarato lo stato di emergenza
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione  edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di  costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,  che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva  alienazione o assegnazione dell’immobile.
 
Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente  ristrutturato. In altri termini, l’ acquisto di mobili o di grandi  elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo  di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché  l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
- Adempimenti -
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve  eseguire i pagamenti mediante Bonifici Bancari o Postali, con le stesse  modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione  fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e  da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di  ristrutturazione fiscalmente agevolati
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni  acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di  mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o  carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel  giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del  titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione,  e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni  bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
I  documenti da conservare sono:
     
  • l’ attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di   avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito,   documentazione di addebito sul conto corrente)
  •  
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e  la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere  fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati  all’estero. Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale, la  ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su  conti in Italia di soggetti non residenti. Se il destinatario del  bonifico è un non residente e non dispone di un conto in Italia, il  pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico  internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale  del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il  numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del  quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

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